Autorimesse pubbliche e private – Attività n.75 del DPR 151 del 01/08/2011

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23/05/2020 la nuova Regola Tecnica, individuata con il DMI 15/5/2020.

regola tecnica autorimesseLa G.U. n.132 ha pubblicato il Decreto del 15 Maggio che contiene in allegato la regola tecnica verticale per le autorimesse V.6 secondo il Codice di Prevenzione Incendi che sostituisce totalmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 03 agosto 2015.

L’entrata in vigore è prevista per il 19 novembre 2020 , tale DMI abroga il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986: «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”.

Il Decreto 15 maggio 2020 non comporta in alcun modo nessun tipo di adeguamenti per le autorimesse che alla data di entrata in vigore:

  • a) sono già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • 
b) sono state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti (VVF, Amministrazioni Pubbliche).

Per quanto concerne eventuali interventi di modifica o di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del DMI 15 maggio 2020, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del Codice di prevenzione Incendi, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno del 12/04/2019.

Per tali interventi, in base al comma 3 dell’art.2 del Codice, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, risultino compatibili con gli interventi da realizzare.

Differentemente in caso contrario (comma 4) si continueranno ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.

Il Geometra Toselli è disponibile ad effettuare tutte le pratiche ed attività necessarie all’adeguamento. Contattalo qui.

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